Statuto dell'Associazione

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni Generali
Articolo 1

É costituita a norma dell’art. 36 e seguenti del codice civile, un’associazione denominata “Italian Flight Safety Committee”, in breve “IFSC”. L’associazione ha sede in Fiumicino (RM).

Articolo 2

L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale. Essa si propone di contribuire al continuo miglioramento della sicurezza del volo nel trasporto aereo ed in particolare nel settore della ricerca scientifica e della formazione nel campo di generale interesse alla sicurezza al volo.

A tal fine l’Associazione organizzerà riunioni periodiche fra i soci, di norma su base mensile, per:

– facilitare lo scambio e la circolazione di informazioni significative ed urgenti relative al settore della sicurezza del volo;

– indicare quali siano i più elevati standard di sicurezza per il trasporto aereo;

– facilitare ed assistere i soci nella fase di costituzione di organizzazioni di sicurezza al volo;

– raccogliere e sviluppare il più elevato livello di esperienza professionale nel campo della sicurezza del volo;

– attivare ogni opportuno rapporto con le autorità aeronautiche su specifici argomenti di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo;

– diffondere le informazioni utili alla crescita della cultura aeronautica in campo nazionale.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. Le riunioni periodiche dovranno svolgersi in uno spirito di libero dibattito non vincolato dai ruoli istituzionali eventualmente ricoperti dai membri. Per il conseguimento delle finalità di carattere sociale l’Associazione potrà richiedere finanziamenti.

Articolo 3

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private del settore, delle organizzazioni sindacali e professionali.

Articolo 4

Gli organi dell’associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo (Steering Committee);

– il Segretario generale;

– Il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto agli organi dell’Associazione. A supporto degli organi dell’ Associazione viene istituita la figura del Responsabile delle Relazioni Esterne, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo. Anche per questa risorsa non è previsto nessun compenso.

 

TITOLO II
I soci
Articolo 5

Sono soci dell’Associazione:

– i Soci Effettivi;

– i Soci Onorari.

Membri dell’Associazione, titolati per essere ammessi, sono tipicamente le Società che si occupano di Trasporto Aereo, le Ditte di Manutenzione, le Società di Gestione e di Handling, i Costruttori, le Associazioni professionali, le Autorità dell’Aviazione Civile e Militare ed in genere tutti coloro che hanno interesse nel Settore Aeronautico.

Essi sono rappresentati nell’Assemblea dai loro delegati, quest’ultimi devono essere “soggetti” che svolgono la propria attività nel campo della Sicurezza del volo e/o della Qualità.

La permanenza nell’ambito dell’Associazione con esclusione di ogni vincolo di temporaneità, sottoponibile a riesame annuale da parte del Consiglio Direttivo, comporta il pagamento di una quota sociale annuale, ad esclusione dei Soci Onorari.

I soci non in regola con tale pagamento vengono considerati dimissionari qualora, invitati a regolarizzare la loro posizione, non vi provvedano nei tempi concordati.

Articolo 6

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto ed a collaborare con l’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, fornendo notizie sulla propria attività esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 7

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione al Presidente con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

TITOLO III
L’Assemblea dei soci
Articolo 8

L’Assemblea dei soci definisce, gli indirizzi generali dell’Associazione per quanto attiene alle attività destinate ai soci.

All’Assemblea compete altresì di:

– nominare il Presidente;

– nominare il Segretario Generale;

– nominare il Tesoriere;

– nominare i membri del Consiglio Direttivo;

– nominare un Revisore contabile;

– deliberare sull’ammissione dei soci;

– approvare il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale;

– approvare l’importo delle quote annue;

– decidere sugli investimenti patrimoniali;

– deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio.

L’Assemblea dei soci, approva il bilancio preventivo e l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.

Il Presidente, per provvedere e per far deliberare sul rendiconto economico e finanziario e sullo stato patrimoniale, convoca nel primo semestre dell’anno l’Assemblea dei soci. La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni.

Articolo 9

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che siano in regola col pagamento della quota di associazione.

Ogni socio è tenuto a comunicare al Presidente dell’associazione la persona fisica designata a partecipare alla vita associativa nonchè i nominativi che possono essere delegati dal designato in caso di suo temporaneo impedimento.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci.

Articolo 10

L’Assemblea delibera, per alzata di mano, con la maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17 per la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Il Segretario Generale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario Generale.

Articolo 12

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per decisione del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci membri effettivi.

Articolo 13

Gli scopi dell’associazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

L’Assemblea straordinaria dell’associazione è validamente costituita se sono presenti tanti associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L’Assemblea in sede straordinaria e con le modalità innanzi previste delibera sulle modifiche statutarie ivi compreso lo scioglimento dell’Associazione con relativa devoluzione del patrimonio.

TITOLO IV
Il Presidente
Articolo 14

Il Presidente è scelto tra i soci ed è eletto con la maggioranza dei voti dell’Assemblea prevista nel precedente art. 9.

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, dura in carica due anni e può essere rieletto anche consecutivamente. Egli risponde del suo operato all’Assemblea dei soci, che ne può revocare la nomina.

Il Presidente ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e del presente Statuto.

Il Presidente può altresì:

– proporre all’Assemblea e al Consiglio Direttivo tutte le iniziative che riterrà utili nell’interesse dell’Associazione;

– seguire i rapporti e gli accordi con operatori del settore, associazioni di categorie, enti ed organismi;

– nominare il responsabile delle Relazioni Esterne.

 

TITOLO V
Il Consiglio Direttivo
Articolo 15

Il Consiglio Direttivo, è composto da:

– il Presidente dell’Associazione;

– il Segretario Generale;

– il Tesoriere;

– sei Membri scelti tra delegati e sostituti dei membri eletti dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti prevista nel precedente art. 9.

I suoi componenti eleggibili durano in carica quattro anni e, se non decadono per altri motivi, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione, fatti salvi i poteri riservati a norma di legge e di statuto all’Assemblea.

In particolare, tra i compiti del Consiglio Direttivo vi sono:

– predisporre ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre all’Assemblea;

– proporre all’Assemblea la misura del contributo annuale dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì al coordinamento delle attività istituzionali potendosi avvalere a tale scopo di gruppi di lavoro e di comitati da esso stesso nominati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

 

TITOLO VI
Il Segretario Generale
Articolo 16

Il Segretario Generale ha il compito di attuare le delibere e gli indirizzi di gestione dell’Assemblea approvati dal Consiglio Direttivo, nonché operare in ogni altro settore che l’Assemblea riterrà opportuno e risponde del proprio operato al Presidente e all’Assemblea dei Soci, la quale ne può revocare la nomina.

Il Segretario Generale provvede all’amministrazione dell’Associazione e sovrintende alle strutture ed al personale dell’Associazione stessa provvedendo anche al compimento degli atti formali necessari per il suo normale funzionamento.

In particolare ha facoltà di:

– compiere gli atti di ordinaria gestione;

– partecipare alla gestione amministrativa;

– assumere il personale determinarne mansioni ed emolumenti;

– nominare i consulenti tecnici nonché la fissarne i relativi compensi;

– stipulare atti e contratti;

Il Segretario generale può essere scelto anche fra i non soci ed è nominato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti in assemblea.

Il Segretario Generale è nominato per quattro anni; la sua carica è rinnovabile.

In caso d’impedimento temporaneo del Presidente o su delega, generale o per specifici compiti, dello stesso, il Segretario generale svolge le funzioni presidenziali, rappresentando l’Associazione anche nei rapporti con i terzi.

 

TITOLO VII
Il Tesoriere
Articolo 17

Il Tesoriere, nominato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti in assemblea, può essere scelto anche fra i non soci e dura in carica quattro anni; la sua carica è rinnovabile. Sono attribuite al Tesoriere le seguenti funzioni:

– curare la tenuta della contabilità;

– curare gli aspetti economici, finanziari e fiscali delle attività sociali;

– rispondere della cassa e dei beni sociali;

– preparare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo;

– presentare il bilancio preventivo all’Assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale accompagnandoli con una relazione.

Il Tesoriere risponde del proprio operato al Presidente ed all’Assemblea dei Soci, la quale ne può revocare la nomina.

 

TITOLO VIII
Gestione Sociale
Articolo 18

Anno sociale

L’anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 19

Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

– dai versamenti delle quote sociali;

– dai contributi pubblici e privati;

– dalle entrate derivanti da attività istituzionali;

– da ogni altro eventuale introito, liberalità e donazione in beni e capitali.

Le quote e i contributi associativi, oltre a non essere rivalutabili, sono intrasmissibili. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione può, inoltre, compiere tutti i movimenti finanziari, mobiliari ed immobiliari utili alla realizzazione degli scopi sociali.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20
Revisore contabile

É data facoltà all’Assemblea dei soci di nominare un Revisore esterno all’Associazione il cui incarico è fissato in due anni, rinnovabili.

Il Revisore, scelto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti prevista nel precedente art. 9, dovrà esercitare il controllo sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità sociale al fine di formulare il proprio parere sui rendiconti predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21
Disposizioni Finali

Tutte le controversie sorte nell’ambito dell’Associazione e comunque concernenti l’Associazione e la sua attività, tranne quelle sottratte per legge alla competenza arbitrale sono devolute al giudizio di un arbitro unico nel rispetto degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

L’arbitro dovrà decidere secondo diritto. La sede dell’arbitrato sarà Roma. L’arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma. La richiesta di nomina al Presidente potrà essere avanzata da uno qualsiasi dei membri dell’Associazione.

Per eventuali controversie di competenza dell’Autorità giudiziaria le parti convengono la competenza territoriale del Foro di Roma.

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.